Dal 6 febbraio la guida senza patente è depenalizzata, con il conseguente forte aumento della sanzione pecuniaria. Il ministero dell'Interno ha diramato una circolare sull'argomento.
Da sabato 6 febbraio, chi viene trovato alla guida di un qualsiasi autoveicolo senza avere conseguito la relativa patente (o perché gli è stata revocata in modo definitivo) non commette più un reato penale, bensì un illecito amministrativo, che viene punito con multe da 5000 a 15mila euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. La stessa sanzione vale anche per chi guida un veicolo avendo una patente diversa da quella prevista (per esempio un autocarro sopra 3,5 tonnellate con patente B), o chi non ha ottenuto il rinnovo perché non ha superato la visita medica.
Il ministero dell'Interno precisa che tali sanzioni valgono anche per i titolari di una patente extracomunitaria scaduta e continuano a guidare in Italia a più di un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza, oppure guidano con una patente estera nonostante sia destinatario di un provvedimento di inibizione alla guida per gravi violazioni che comportano la revoca del documento.
Un'importante provvedimento riguarda gli autotrasportatori (ma non solo): sanzioniamministrative sono previste anche per i titolari di un autoveicolo, o da chi ne ha la piena disponibilità, che ha consentito la guida dell'automezzo a chi non ha la corrispondente patente.
L'unico modo per sfuggire a questa sanzione è dimostrare che la cessione del veicolo è avvenuta contro la propria volontà.
Ma la depenalizzazione vale solo per la prima infrazione. Se nell'arco di un biennio una persona ripete una di queste violazioni, il nuovo fatto mantiene la natura di reato e quindi restano in vigore le sanzioni penali, ossia l'arresto fino a un anno e la confisca del veicolo.
Resta reato fin dalla prima violazione la guida senza patente da parte di chi è sottoposto a misure di prevenzione.